F.A.Q.

Accessori e ricambi

Per correttezza dobbiamo informare che la normativa italiana vieta di aggiungere cinture di sicurezza su veicoli usciti privi dalla fabbrica. Di conseguenza gli allestitori in genere si rifiutano di effettuare questo lavoro, oppure lo fanno in modo del tutto non ufficiale scaricandosi ogni tipo di responsabilità. La Nonsolocamper commercializza queste strutture omologate poichè lavorando con la normativa tedesca, per operazioni particolari di collaudo, sono ammesse anche su veicoli già immatricolati, le trova nella sezione Accessori In ogni caso eseguire l'ancoraggio in maniera adeguata è fondamentale per garantire la sicurezza, e sicuramente è consigliabile l'intervento di un professionista. Aggiornamento del 22.07.2024

Acquisti su commissione

Non esiste un costo fisso, i costi sono variabili e dipendono sia dalla distanza alla quale si trova il veicolo di interesse, sia dalle sue caratteristiche ai fini fiscali. Solo segnalando un annuncio ci è possibile stilare un preventivo preciso. SI SEGNALA CHE AL MOMENTO IL SERVIZIO E' TEMPORANEAMENTE SOSPESO, CON LA SOLA ECCEZIONE DI VEICOLI IN VENDITA NELLA BAVIERA DEL SUD. Aggiornamento del 22.07.2024

Collaudi

La normativa italiana non consente ai privati di realizzare allestimenti su veicoli, attività riservata solo ad aziende qualificate in grado di dichiarare e certificare i lavori effettuati. Pertanto nel caso in oggetto è possibile regolarizzare il veicolo solo sottoponendolo a collaudo con la normativa tedesca attraverso il nostro servizio specifico. Per le linee guida sull'allestimento si consiglia di consultare la pagina Come autocostruirsi un camper Aggiornamento del 22.07.2024

Se il veicolo è in categoria N1 ed è stato realizzato un allestimento ad uso speciale, ad esempio come abitazione, è possibile sottoporlo a collaudo, purchè non siano state fatte modifiche strutturali, come ad esempio l'aggiunta di posti a sedere o il taglio del tetto. Effettuando un semplice allestimento interno, senza rimuovere la paratia divisoria, è possibile procedere ad un collaudo in uso speciale indipendentemente dall'età del veicolo e senza richiesta di nulla-osta al costrutture della meccanica. Tale collaudo deve essere effettuato nella Motorizzazione Civile della provincia dove ha sede l'allestitore che ha operato sul veicolo. Purtroppo con la circolare DGMot n.11665 del 19 aprile 2024 è stata abolita la classificazione ad uso speciale abitazione sui veicoli fino a 3500 kg di massa complessiva, bloccando di fatto anche le attività dei professionisti. Qualora insorgano difficoltà al riguardo è possibile, attaverso un nostro specifico servizio, spostare la competenza nella nostra provincia (Milano) per poter essere assistiti fino al collaudo, oppure valutare un collaudo con la normativa tedesca. Aggiornamento del 22.07.2024

La normativa italiana non consente modifiche strutturali a veicoli con più di 7 anni. E' anche vietato il passaggio da una categoria internazionale inferiore, come la N (autocarro per trasporto di cose), ad una superiore come la M (autoveicolo per trasporto di persone). Pertanto nel caso specifico non è possibile regolarizzare il veicolo, salvo sottoporlo a collaudo con la normativa tedesca attraverso il nostro servizio specifico. Aggiornamento del 22.07.2024

Per correttezza dobbiamo informare che la normativa italiana vieta di aggiungere cinture di sicurezza su veicoli usciti privi dalla fabbrica. Di conseguenza gli allestitori in genere si rifiutano di effettuare questo lavoro, oppure lo fanno in modo del tutto non ufficiale scaricandosi ogni tipo di responsabilità. La Nonsolocamper commercializza strutture omologate poichè lavorando con la normativa tedesca, per operazioni particolari di collaudo, sono ammesse anche su veicoli già immatricolati. In ogni caso eseguire l'ancoraggio in maniera adeguata è fondamentale per garantire la sicurezza, e sicuramente è consigliabile l'intervento di un professionista. Aggiornamento del 22.07.2024

Si, è possibile. Con il cambio di categoria il veicolo diventa conducibile con patente C con un massimo di 7 posti. Il veicolo oggetto della trasformazione deve restare nei limiti di sagoma previsti dall'art.61 CdS: 12x2,55x4h metri. Da sottolineare che agli autobus destinati a servizi pubblici di linea è consentita una altezza massima di 4,3 metri: questi mezzi non possono cambiare categoria e pertanto non sono idonei alla trasformazione. Analogamente alcuni bus da granturismo hanno appendici portacarico posteriori che ne aumentano la lunghezza oltre i 12 metri, in caso di trasformazione vanno rimosse. Per quanto riguarda i posti a sedere in genere è sufficiente rimuovere i sedili in eccesso, ma nel caso degli scuolabus quelli per bambini vanno rimossi tutti con la sola eccezione di quello del conducente ed eventualmente dell'accompagnatore, ma va valutato caso per caso di che sedile si tratta. La sostituzione, l'aggiunta o la modifica dei posti a sedere in Italia non è ammessa, e con recenti disposizioni comunitarie anche all'estero potrebbe non essere possibile, è necessario valutare caso per caso. Qualora sia necessario un collaudo estero (ad es. se la trasformazione non viene fatta da un allestitore professionale abilitato italiano o il veicolo è inferiore a 3500 kg di massa a pieno carico) è indispensabile che al momento dell'esportazione sia ancora valida la revisione, dettaglio importante perchè gli autobus sono veicoli ad uso professionale soggetti a licenza/autorizzazione in capo alla società proprietaria e hanno iter diversi rispetto agli autocarri o ai veicoli fino a 3500 kg di massa, e spesso è difficoltoso se non impossibile rifare la revisione su un mezzo fuori servizio. Questo significa anche che un privato, nonostante sia in possesso di patente D (per qualunque peso complessivo), non può assicurare, nè circolare, nè intestare la carta di circolazione prima della conclusione della pratica. La Nonsolocamper in questi casi può intervenire per tutte le movimetazioni necessarie con conducente provvisto di patente D e targa di prova professionale. Un'ultima considerazione va fatta nel caso si voglia contemporaneamente declassare la massa massima del veicolo per poterlo condurre con patente C fino a 3500 kg. L'operazione in Italia non è ammessa, è fattibile con la normativa tedesca ma solamente se si ottiene (meglio preventivamente) una dichiarazione a firma della casa costruttrice in cui viene indicato che il veicolo ha le caratteristiche tecniche equivalenti anche per la categoria di peso inferiore. Può sembrare assurdo ma c'è un motivo logico, un veicolo superiore a 3500 kg ha una velocità massima limitata a 80 o 100 km/h, mentre per uno inferiore è illimitata, quindi potrebbe avere freni, ma anche sterzo, gomme, sospensioni, ecc. non idonee per la nuova categoria. Aggiornamento del 22.07.2024

Solo se la larghezza esterna è uguale o inferiore a 2,55 metri. Alcuni veicoli isotermici, classificati ad uso specifico per trasporto di generi deperibili in regime di temperatura controllata, hanno la possibilità di arrivare fino a 2,60 metri di larghezza esterna, questo perchè nonostante l'elevato spessore delle pareti devono poter caricare 2 pallets da 1,20 metri di lato. Questi veicoli non solo non possono essere trasformati, ma non possono nemmeno ottenere alcuna altra classificazione. Aggiornamento del 22.07.2024

No, in Italia è assolutamente vietata qualsiasi tipo di sostituzione se non con uno identico. I motori sono identificati e punzonati con 2 codici, uno indica la numerazione progressiva di produzione, e questa può cambiare, e uno indica il tipo di motore, che non può mai cambiare. Unica eccezione quanto previsto dal Decreto Retrofit (DM n.219/15) per la sostituzione dei motori endotermici con kit elettrici, ma è un'altra storia. Le vecchie norme che ammettevano la sostituzione dei motori, ma parliamo degli anni ottanta, sono tutte abolite. Aggiornamento del 22.07.2024

Si, ma a condizione che venga installato un motore di tipo già previsto per quel modello specifico, anche con diversa alimentazione. A supporto della pratica è comunque necessaria documentazione ufficiale da parte della Casa costruttrice da cui si evinca questo dato. Esistono altri casi di ammissibilità ma è necessario contattarci per un esame specifico. In ogni caso questo tipo di modifica è assolutamente vietata in italia, e di conseguenza anche le operazioni fatte all'estero per aggirare le limitazioni italiane possono comportare reali rischi di non riuscire nella reimportazione, quindi resta un intervento vivamente sconsigliat. Aggiornamento del 22.07.2024

Purtroppo gli accessori su fuoristrada sono sempre meno gestibili, come qualunque altra modifica non prevista o autorizzata dalla casa costruttrice. Per i pneumatici in italia è indispensabile ottenere il nulla osta, stesso discorso per gli altri accessori, e sono ammessi solo in casi ben definiti e solo se gli accessori hanno un certificato di omologazione. Sono sempre vietate le sostituzioni di parti cinematiche con altre di marche o modelli differenti. Le modifiche sugli assetti sono state invece totalmente vietate in italia con una circolare del settembre 2018, mentre in Germania sono ammessi solo kit omologati. La Nonsolocamper infatti opera anche in collaborazione con enti certificatori tedeschi ma i costi sono ormai molto elevati e il risultato non è garantito, in molti casi siamo costretti a rinunciare all'incarico, soprattutto su veicoli già immatricolati in Italia. Per poter operare l'auto va esportata e reimportata, inoltre anche in Germania non si può fare tutto, le norme sono ormai comunitarie, il mezzo deve garantire la sicurezza su strada prevista dal costruttore, altrimenti è un uso pista. E dopo tutto ciò è possibile che l'italia richiami ad un secondo collaudo con il rischio che venga fatto smontare quello che non viene considerato ammissibile. In pratica un altro mercato eliminato a colpi di circolari ministeriali. Aggiornamento del 22.07.2024

Assolutamente no, il mezzo deve essere ragionevolmente nella sua configurazione definitiva e completo nelle prescrizioni di legge. Può mancare qualche finitura o accessorio, ma niente di più. In passato era frequente trovare mezzi allestiti in modo a dir poco minimale, per svariati motivi: tecnici superficiali, condiscendenti, impreparati, per non dire altro. Altra abitudine frequente è quella di smantellare e rifare gli allestimenti interni senza nessun tipo di controllo, altra cosa formalmente non permessa. Tutti questi comportamenti hanno creato una sorta di leggenda metropolitana che basti una brandina, un mobiletto e un fornello per collaudare come camper, cosa oggi più che mai (e fortunatamente) non più ammissibile, almeno regolarmente, in un regime di norme comunitarie. Per le linee guida sull'allestimento si consiglia di consultare la pagina Come autocostruirsi un camper Aggiornamento del 22.07.2024

Assolutamente no, anzi, a causa di una serie di assurde circolari italiane al momento è consigliabile allestire solo veicoli già immatricolati in italia, almento fino a 3500 kg di massa complessiva. Teoricamente si potrebbe lavorare su qualunque veicolo che sia almeno comunitario, ma con una serie di circolari l'italia ha reso estremamente difficoltoso importare veicoli che non siano stati prodotti di serie, con tanto di COC (certificato di conformità europeo) e codice di omologazione comunitario al punto K della carta di circolazione. Purtroppo questa facoltà è riconosciuta ai singoli paesi dalla normativa europea, sia dalla vecchia direttiva 46/2007 che dalla più recente 858/2018. In realtà sono gestibili anche veicoli extra Cee ma sono operazioni più complesse e costose, e va verificata di volta in volta la fattibilità. Anche il maggior costo delle relative pratiche non è trascurabile. La stragrande maggioranza dei veicoli gestiti dalla Nonsolocamper sono italiani, come si può vedere dagli esempi pubblicati alla pagina http://wwwhttp://www.nonsolocamper.it/veicoli-in-collaudo/.nonsolocamper.it/veicoli-in-collaudo/ Aggiornamento del 22.07.2024

Assolutamente no, anche se non esistono passaggi di proprietà tra Stati diversi, il sistema tedesco è favorevole anche perchè consente di mantenere l'intestazione con targhe provvisorie anche ad un soggetto non residente in Germania. Aggiornamento del 22.07.2024

I costi non sono fissi ma dipendono dalle caratteristiche fiscali del veicolo scelto. Indicativamente il costo per un veicolo fino a 3500 kg di massa complessiva è intorno ai 3300 euro iva compresa, e include tutte le pratiche necessarie fino alla reimmatricolazione in italia, l'assistenza e la consulenza in fase di allestimento, approfonditi pre-controlli di meccanica (anche strumentali) e allestimento a lavori ultimati. A parte sono possibili ulteriori servizi, compreso il trasferimento del veicolo in Germania qualora non effettuato direttamente dal Cliente. Per un preventivo preciso, dettagliato e modulare è necessaria una copia della carta di circolazione. Aggiornamento del 22.07.2024

L'argomento è un po' complesso, per semplificare possiamo dire che il collaudo più semplice è quello in uso speciale abitazione (possibile su veicoli di qualunque categoria ad eccezione degli M1 che non hanno carrozzeria AF o AC), e il costo è indicativamente di 1500,00 euro iva compresa. C'è però da precisare che per questo tipo di operazioni c'è competenza territoriale, cioè si è obbligati a collaudare presso la Motorizzazione provinciale dove ha sede l'allestitore. La Nonsolocamper, per questioni logistiche, può fornire assistenza solo qualora l'allestitore (o l'ultimo allestitore che è intervenuto sul veicolo in ordine temporale) ha sede nelle province di Milano, Lodi o Monza Brianza. SI SEGNALA CHE IN DATA 19 APRILE 2024 E' USCITA UNA CIRCOLARE MINISTERIALE CHE VIENE INTERPRETATA, A NOSTRO AVVISO ERRONEAMENTE, COME UNA ELIMINAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE AD USO SPECIALE ABITAZIONE FINO A 3500 KG DI MASSA. SIAMO IN ATTESA DI CHIARIMENTI. Aggiornamento del 22.07.2024

Anche se è ormai un lontano ricordo il Covid 19 ha impattato pesantemente sull'operatività delle pubbliche amministrazioni coinvolte, in primis la Motorizzazione Civile Italiana, ma anche Agenzia delle Entrate, tribunale, ecc. Dobbiamo anche prendere atto che se da un lato i soggetti tedeschi hanno reagito se possibile migliorando ulteriormente i loro servizi, in Italia è tutto peggiorato e non si vede nessuna voglia di tornare alla normalità (che già normalità non era) per supportare efficacemente economia, imprese e cittadini. Detto questo se in tempi pre-Covid ci volevano mediamente 2 mesi da quando il mezzo era allestito e pronto, ora i tempi si sono allungati a 3/4 mesi e in alcuni casi anche oltre. Aggiornamento del 22.07.2024

In Italia purtroppo no, salvo il veicolo non abbia meno di 7 anni e che il costruttore rilasci apposito nulla-osta, ma sono casi veramente rari. In Germania invece teoricamente è possibile indipendentemente dall'anzianità del veicolo, ma serve comunque la dichiarazione del costruttore o documentazione idonea attestante la massa massima per la quale il veicolo è stato progettato, ma non è escluso che tale modifica possa essere contestata al momento della richiesta di immatricolazione in Italia. Nessun soggetto diverso dal costruttore può stabilire o certificare questo dato progettuale. Nel caso classico di passaggio da una massa massima di 3500 kg ad una superiore, es. 4200 kg, il veicolo dovrà poi essere condotto con patente C o C1, mentre qualora la sua classificazione risultasse in categoria N ad uso speciale abitazione (classificazione stabilita in sede di collaudo alla successiva reimmatricolazione in Italia) la revisione diventerà annuale. Una soluzione alternativa, applicata solo collaudando in Germania, è quella di installare (se disponibili) kit di rinforzo alle sospensioni omologati specificatamente per quel tipo di autoveicolo, ma in genere il guadagno è dell'ordine di qualche centinaio di kg. Data la complessità, antieconomicità e incertezza di queste operazioni il consiglio generale è di evitarle quanto più possibile. Aggiornamento del 22.07.2024

La normativa che definisce i requisiti delle autocaravan (veicoli in categoria M1 e carrozzeria SA) è comunitaria (direttiva 2001/116/CE, recepita in Italia con DM 20.6.2002), è molto complessa, risalente al 2001 e con oltre 20 anni di aggiornamenti spesso "suggeriti" dai costruttori. La stessa direttiva ha stabilito anche quali siano gli usi speciali, creando un gruppo denominato SG in cui rientrano anche gli uso abitazione, veicoli che restano in categoria N ma non più autocarri per trasporto di cose. La normativa nazionale, ritenuta fino al 19 aprile 2024 non in contrasto con quella comunitaria sulle autocaravan, nell'art.203 del regolamento CDS è invece più specifica, individuando espressamente la categoria dell'uso speciale abitazione. Dato che in Italia in base alla circolare DTT prot.4414M368 del 4 agosto 2005 non era consentita la trasformazione in M1 di veicoli già immatricolati in N1-N2-N3 (autocarri con varie masse massime) e M2-M3 (autobus), in caso di collaudo per allestimento abitativo venivano applicate le condizioni stabilite dall'art.203 del regolamento CDS. Per i veicoli provenienti e collaudati all'estero la situazione è un po' più complessa, al momento dipende dalla interpretazione dell'Ufficio della Motorizzazione che gestisce la pratica. I veicoli superiori ai 3500 kg di massa complessiva, salvo rari casi, non hanno proprio le caratteristiche costruttive per essere inquadrabili come autocaravan. In ogni caso entrambe le categorie rientrano nei benefici di assicurazione (scegliendo compagnie specializzate) e tassa di proprietà agevolati, l'uso è assolutamente libero, senza obblighi di cronotachigrafo, limitatore di velocità o limitazioni alla circolazione domenicale/festiva. L'unica può essere dovuta alle locali prescrizioni o divieti per la categoria specifica, (M1 o N) a cui appartengono, ad esempio nel caso di normative antinquinamento. In italia con la circolare DGMot n.11665 del 19.04.2024 è stata di fatto abolita la categoria degli uso speciale abitazione fino a 3500 kg di massa complessiva, anche se come al solito la possibilità di trasformare veicoli già circolanti non è chiara, anzi direi incomprensibile, che sia un caso?? Pertanto da questa data è possibile trasformare solo veicoli superiori a 3500 kg di massa totale a pieno carico (e solo con lavori professionali a cura di allestitori abilitati e senza modifiche strutturali), mentre in Germania non ci sono limitazioni, e la normativa generale europea non prevede particolari vincoli se non quelli applicati dai singoli paesi. Trattandosi di modifiche che non interessano le caratteristiche strutturali del veicolo non ci sono vincoli di età e non è richiesto nessun nulla-osta, mentre per i veicoli già collaudati precedentemente all'entrata in vigore della circolare non cambia nulla. Aggiornamento del 22.07.2024

Normativa

La risposta è no, ma può essere usato consapevolmente. Art.54 Cds lettera d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; questo è un principio generale, confermato da varia giurisprudenza e in particolare dalla sentenza della Cassazione n.6885 del 20 marzo 2009, in base al quale su un veicolo N1 possono prendere posto persone ma solo se sono addette al carico, scarico o USO delle cose trasportate. Da osservare che con la normativa europea si parla di cose, e non più di merce. Quindi anche un bambino può essere trasportato (nei limiti delle prescrizioni di sicurezza), il quale se non è addetto al carico o scarico delle cose, può semplicemete essere colui che le usa (es. attrezzature sportive). Altra osservazione personale è che un autocarro può anche essere usato senza carico con più persone a bordo, a patto che si dimostri che tali persone sono addette ad un servizio in via di effettuazione. Da approfondire a parte altri casi più restrittivi, come l'impiego di autocarri per uso di terzi, intestati a soggetti fiscali, con particolari carrozzerie, ecc. Nessun vincolo invece alla circolazione festiva/domenicale/notturna per questi veicoli purchè N1 (fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva a pieno carico). Aggiornamento del 22.07.2024

Pratiche di immatricolazione

E' impossibile dare una risposta a questa domanda senza vedere i documenti del veicolo. Sul costo, come anche sulla fattibilità, influiscono molti fattori: lo Stato di provenienza, se comunitario o meno, la categoria del veicolo, le sue caratteristiche fiscali, se omologato di serie o meno, le annotazioni sulla carta di circolazione (in particolare al punto K), la documentazione disponibile, se revisionato o meno, se da collaudare o meno, ecc. L'unica base che si può dare è che il costo minimo, e sottolineo minimo, è quello di un normale passaggio di proprietà di un equivalente veicolo nazionale, maggiorato di 100/200 euro di costi vari relativi ad esempio al rilascio delle nuove targhe e della traduzione asseverata dei documenti. Aggiornamento del 22.07.2024

Vendita veicoli

La Nosolocamper per esperienza tendenzialmente evita di trattare mezzi troppo economici, i camper hanno allestimenti complessi in cui oltre alla meccanica devono essere in buone condizioni anche le costose dotazioni di bordo, cosa difficile da garantire sotto certe soglie, e i guasti sono sempre possibili, anzi probabili, e in genere costosi. Con poco margine su mezzi datati e chilometrati diventa difficile se non impossibile sostenere seriamente i costi per le garanzie di legge, per questo preferiamo evitare problemi a noi e soprattutto ai nostri Clienti. E in questa ottica invitiamo tutti a valutare solo mezzi con importi adeguati, per evitare di ritrovarsi con spiacevoli e costose sorprese. Inoltre, per scelte aziendali, il commercio di veicoli è oggi una attività secondaria e molto marginale. Aggiornamento del 22.07.2024